Alimena (Pa) – Ecco perché la tesi del Sindaco sulla riesumazione delle dimissioni della ex-Consigliera Mascellino per “vizio di forma” non sta in piedi e rappresenta solo un’altra sporca farsa, peggiore di quella sulla decadenza del Consiglio.

Alimena (Pa) - Ecco perché la tesi del Sindaco sulla riesumazione delle dimissioni della ex-Consigliera Mascellino per

Tre mesi e mezzo dopo. Ci sono voluti più di tre mesi al Sindaco di Alimena, Scrivano, per “accorgersi” che le dimissioni della Consigliera Maddalena Mascellino, presentate via PEC il 28 dicembre 2025, sarebbero affette da un vizio di forma. Una scoperta tardiva, selettiva e — soprattutto — smontabile punto per punto sul piano giuridico. Ma andiamo con ordine.

Stamattina Scrivano, dopo l’Ordinanza n°22 del 14 Aprile 2026, – con la quale ordinava di non dare seguito alla convocazione del Consiglio Comunale disposta dal Commissario ad acta per procedere a tutte le surroghe disponibili – ha emesso una nuova Ordinanza Sindacale (n. 23 del 20/04/2026), con la quale ordina addirittura di non consentire l’insediamento del Commissario ad acta Dr. Giuseppe Petralia, ri-nominato dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali con Decreto n. 168 del 13/04/2026 per procedere — in via sostitutiva, con i poteri del Presidente del Consiglio Comunale — alla convocazione del Consiglio e all’approvazione delle surroghe.

Non contento, sempre nella giornata di oggi, ha inviato una nota ad alcune testate giornalistiche dove oltre ad accusare i Funzionari Regionali “di non agire al di sopra delle parti assumendo un atteggiamento quasi persecutorio” addirittura punta il dito contro il Presidente della Regione Schifani ritenendolo colpevole di “abusare dello strumento dei commissari ad acta“, spingendosi sino a richiedere con forza “un intervento, se necessario anche da parte della Procura della Repubblica, al fine di porre fine a questo squallore istituzionale“. Spettacolo!!

Ma non è la prima volta. Sono gli ennesimi atti di una sequenza che dura da mesi: ordinanze annullate dal TAR, decreti regionali ignorati, commissari bloccati, surroghe sistematicamente impedite. E ogni volta con un nuovo pretesto giuridico. Oggi il pretesto si chiama “vizio di forma” nelle dimissioni della ex-Consigliera Maddalena Mascellino, che rappresenta solo un’altra sporca farsa, peggiore di quella sulla decadenza del Consiglio Comunale. E vediamo punto per punto perchè.

1) Il vizio di forma esiste, ma non può essere usato così

Il fondamento dell’ordinanza odierna è il seguente: le dimissioni della Consigliera Mascellino, trasmesse via PEC in data 28/12/2025 (prot. n. 12283), sarebbero invalide perché l’art. 16 dello Statuto Comunale — in linea con l’art. 38, comma 8, del TUEL — richiede che le dimissioni siano presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell’ente. A supporto, il Sindaco richiama un parere dell’Assessorato del 27/03/2026 relativo a una circostanza analoga del Comune di Castelbuono, secondo cui le dimissioni presentate per posta sarebbero “improcedibili e prive di efficacia giuridica”.

Va detto con onestà: il vizio formale, in astratto, esiste. Il Ministero dell’Interno, con parere del 12 agosto 2022 (prot. n. 99835), e il TAR Campania-Napoli (sentenza n. 6004/2021) hanno entrambi chiarito che la PEC non soddisfa il requisito della presentazione personale al protocollo. Su questo il Sindaco non ha torto.

Il problema è tutto il resto.

2) Tre mesi di silenzio e di condotta contraria

Le dimissioni della Mascellino sono state presentate il 28 dicembre 2025. Da quella data al 26 marzo 2026 — quando la stessa Mascellino ha trasmesso una nota (prot. n. 2790) sostenendo di non aver perfezionato le proprie dimissioni — il Sindaco Scrivano non ha mai eccepito alcun vizio di forma. Ha fatto di peggio: ha attivamente utilizzato quelle dimissioni come fondamento giuridico di proprie ordinanze, dichiarando la decadenza del consiglio e agitando proprio quei seggi vacanti per opporsi alle surroghe obbligatorie. Ordinanze che il TAR ha poi annullato per difetto di competenza funzionale, e che l’Assessorato regionale ha smentito con un decreto che imponeva le surroghe.

Nel diritto amministrativo, questo comportamento si chiama acquiescenza, e configura il divieto di venire contra factum proprium: non è possibile invocare la validità di un atto quando fa comodo, e la sua invalidità quando non fa più comodo. Chi usa un atto come valido per tre mesi, ne trae conseguenze amministrative, produce ordinanze sulla sua base, e poi tenta di disconoscerlo, compie una manovra che la giurisprudenza considera giuridicamente inammissibile.

Vale la pena aggiungere che il parere di Castelbuono richiamato nell’ordinanza riguarda una fattispecie diversa, senza quella specifica cronologia di acquiescenza e comportamento concludente che caratterizza invece il caso alimenese. Estrarre un parere generale e applicarlo a un caso in cui la condotta pregressa del Sindaco ha già consumato ogni possibilità di eccezione tardiva è un’operazione che non regge sul piano giuridico.

3) Il Consiglio di Stato: la volontà del dimissionario è irrilevante

C’è un secondo ostacolo, ancora più solido. Il Consiglio di Stato ha chiarito che le dimissioni del consigliere comunale sono un actus legitimus: un atto i cui effetti non dipendono dalla volontà di chi li pone in essere, ma sono disposti direttamente dall’ordinamento. La protocollazione — o in questo caso la ricezione al protocollo tramite PEC, che ha comunque prodotto un numero di protocollo — fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità. Da quel momento, qualsiasi intenzione successiva del consigliere è irrilevante per l’ordinamento giuridico.

Lo ha scritto il Consiglio di Stato in modo inequivocabile: qualsiasi scopo che il dimissionario si sia proposto di raggiungere, e ogni motivo che lo abbia spinto a presentare le dimissioni, sono del tutto irrilevanti una volta avvenuta la protocollazione.

In altre parole: la Mascellino non può “riprendere” le sue dimissioni, e il Sindaco non può farglielo fare. Non perché il vizio non esista in astratto, ma perché la norma esiste a tutela della certezza dell’organo consiliare e del surrogante, non a beneficio del dimissionario pentito.

4) Il TAR e l’Assessorato avevano già deciso

Il terzo ostacolo è il più pratico. Sia il TAR che l’Assessorato Regionale hanno già adottato provvedimenti che presuppongono la validità delle dimissioni. Senza dimissioni valide, non ci sarebbero posti vacanti. Senza posti vacanti, non ci sarebbe nulla da surrogare. Eppure il TAR ha ordinato tutte le surroghe, e l’Assessorato le ha imposte con decreto — per ben due volte, rinnovando l’incarico al Commissario proprio perché il Sindaco non vi aveva ottemperato.

Eccepire ora il vizio formale equivale a tentare di eludere provvedimenti giurisdizionali già esecutivi. Non è un’opzione che l’ordinamento consente.

5) Il principio di proporzionalità contro il formalismo strumentale

Non va dimenticato un precedente significativo che funge da esempio e garantisce che la legalità formale (in questo caso il “vizio di forma”) non si trasformi in una ingiustizia sostanziale: il TAR Campania, sede di Salerno, con sentenza n. 2232/2016, ha dichiarato illegittima la delibera con cui un consiglio comunale aveva dichiarato inefficaci le dimissioni presentate al Segretario anziché al Consiglio, stabilendo che le cautele formali non devono travalicare il generale canone di proporzionalità.

Il rigore formale dell’art. 38 TUEL serve a garantire la certezza istituzionale, non la “caccia alle farfalle col cannone” — serve cioè a tutelare il surrogante e la continuità del consiglio — non a costruire trappole procedurali da azionare a mesi di distanza per ragioni di convenienza politica.

6) Bloccare un Commissario ad acta: il passo più grave

L’ordinanza odierna non si limita a contestare le dimissioni. Va oltre: ordina al Segretario comunale, al Vice Segretario e a tutti i dipendenti degli uffici comunali di non consentire l’insediamento del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, e di non ritenere validi i provvedimenti dallo stesso emanati.

Questo è il punto di massima gravità istituzionale dell’intera vicenda. Il Commissario ad acta non è un funzionario del Comune: è un organo nominato dall’autorità sovraordinata in sostituzione del soggetto inadempiente. La sua nomina è la risposta istituzionale al mancato rispetto di obblighi già accertati.

Ordinare ai dipendenti comunali di ignorarlo e ostacolarne l’attività non è un atto di governo locale: è ostruzione a un provvedimento dell’autorità regionale, posta in essere con un atto amministrativo formale, protocollato e pubblicato all’Albo Pretorio.

Il TAR aveva già chiarito che le questioni inerenti la composizione del Consiglio Comunale non rientrano nella competenza funzionale del Sindaco. Nonostante questo, Scrivano emette oggi un’ordinanza che pretende di vincolare i propri dipendenti a ignorare la Regione.

La domanda — che non è retorica — è: quali conseguenze sono previste dall’ordinamento per chi adotta consapevolmente atti contra legem di questo tipo? I presupposti per una segnalazione alla Prefettura, e per un esposto per interruzione di pubblico servizio o abuso d’ufficio, meritano una valutazione seria da parte di chi ha interesse a tutelare la legalità istituzionale ad Alimena.

7) Chi è davvero Maddalena Mascellino

Ciò che rende questa vicenda ancora più imbarazzante è il profilo della protagonista. Maddalena Mascellino non è una consigliera qualunque: è la stessa che, nell’agosto 2023, eletta tra le fila della minoranza, abbandonò il gruppo consiliare e si rifiutò di sottoscrivere la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio avanzata dalla minoranza per discutere la questione dell’affidamento al fratello dell’incarico di Responsabile dell’Area urbanistica senza averne i requisiti, sostenendo che il Consiglio Comunale non fosse “il luogo adatto per discutere certi argomenti”.

Una posizione che, all’epoca, fu ampiamente letta come funzionale a non ostacolare la possibilità che il fratello ottenesse quell’incarico dal Sindaco — lo stesso Sindaco che, fino a pochi mesi prima, veniva descritto come il “nemico giurato”.

Una traiettoria politica, quella della Mascellino, che restituisce l’immagine di una disponibilità costante a piegare il mandato elettorale — ricevuto dagli elettori per rappresentare la minoranza — a logiche estranee all’interesse pubblico, fino a farne uno strumento di tutela di interessi personali o familiari.

Oggi, dopo aver rassegnato le dimissioni via PEC, si presterebbe persino a “riscoprirne” l’invalidità pur di bloccare le surroghe e contribuire a mantenere in piedi un ostruzionismo ormai privo di qualsiasi credibilità, funzionale soltanto a prolungare artificialmente l’inchiodatura di Scrivano alla poltrona — ancora una volta a scapito delle istituzioni e, soprattutto, della collettività.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la volontà del dimissionario è irrilevante. Ma la disponibilità politica della Mascellino a partecipare a questa manovra dice qualcosa di preciso sul tipo di amministrazione che si sta cercando di perpetuare ad Alimena.

8) Un conto che cresce, una comunità che paga

Il risultato concreto di questa catena di atti è che il Consiglio Comunale di Alimena, organo rappresentativo eletto dai cittadini, non riesce a funzionare nella sua composizione legittima da mesi.

Il conto delle spese legali accumulate in questa sequenza di ricorsi, ordinanze annullate e commissari bloccati si avvicina e probabilmente supererà i 70.000 euro. Denaro pubblico. Denaro dei cittadini di Alimena, un paese di meno di duemila abitanti che assiste a una sistematica paralisi democratica del proprio ente locale e ora a questa ultima trovata: la riesumazione postuma di un vizio formale mai eccepito, da parte di chi quelle dimissioni le aveva già utilizzate come arma politica.

La domanda che si pone con urgenza crescente non è più solo giuridica. È politica e istituzionale: fino a quando Prefettura, Assessorato e, se necessario, la magistratura tollereranno che un Sindaco utilizzi gli strumenti dell’amministrazione pubblica per eludere provvedimenti legittimi e tenere in ostaggio il funzionamento democratico di un comune?

9) Conclusione

La tesi del vizio di forma non sta in piedi non perché il vizio non possa esistere in astratto, ma perché è stata sollevata tre mesi dopo, da chi aveva già fatto il contrario, in contraddizione con provvedimenti già esecutivi di TAR e Assessorato, e a beneficio di chi aveva scelto autonomamente quello strumento di comunicazione.

Il diritto amministrativo conosce l’acquiescenza, il divieto di comportamento contraddittorio, il principio di proporzionalità e la certezza del diritto. Tutti e quattro depongono nella stessa direzione: questa eccezione è tardiva, strumentale e giuridicamente fragile

Ciò che non è fragile, invece, è la sensazione che ad Alimena si stia consumando qualcosa di più grave di un errore procedurale: il tentativo sistematico di piegare le regole dell’ordinamento democratico alla sopravvivenza di un Sindaco che nei numeri — e nella sostanza — non rappresenta più nessuno, se non se stesso e la sua compagna convivente assessora.

DIMISSIONI IMMEDIATE 


Fonti giuridiche richiamate: art. 38, comma 8, D.Lgs. 267/2000 (TUEL); art. 16 Statuto Comunale del Comune di Alimena; Parere Ministero dell’Interno prot. n. 99835 del 12.08.2022; TAR Campania-Napoli, Sez. I, n. 6004/2021; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4936/2009; TAR Campania-Salerno, Sez. I, n. 2232/2016; TAR Campania, n. 5873/2024; Ordinanza Sindacale n. 23 del 20/04/2026, Comune di Alimena; D.A. n. 168 del 13/04/2026, Assessorato Regionale agli Enti Locali Sicilia; Parere Assessorato prot. n. 5366 del 27/03/2026.

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