Alimena (Pa) – La bufala del Sindaco sull’ordinanza n.1762/2026 del TAR e la falsa partenza del nuovo Segretario Comunale. Alle 21:00 segui la diretta del Consiglio Comunale

Alimena (Pa) - La bufala del Sindaco sull'ordinanza n. 1762/2026 del TAR e la falsa partenza del nuovo Segretario Comunale. Alle 21:00 segui la diretta del Consiglio Comunale

Scrivano trasforma una dichiarazione di inammissibilità per ragioni puramente procedurali in una “vittoria” sulla posizione della consigliera Mascellino. Ma il TAR non ha detto nulla del genere. Nel frattempo continua a produrre ordinanze su ordinanze, sempre più contraddittorie, sempre più arroganti, selezionando solo i passaggi che fanno comodo e soprattutto senza averne competenza.

Quando si arriva al punto di manipolare il testo di una sentenza per spacciarla come una vittoria, si è superato ogni limite. Eppure è esattamente questo che il Sindaco di Alimena, Giuseppe Scrivano, ha fatto ieri, pubblicando su facebook un comunicato che definire “fuorviante” è un eufemismo.

Cosa dice davvero l’ordinanza n. 1762/2026

Il comunicato del Sindaco recita:

“Cari cittadini, oggi il TAR, con ordinanza n. 1762/2026 dell’11.06.2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai sigg. Di Gangi, Macaddino e Geraci. Questo ricorso chiedeva la surroga della consigliera Mascellino Maddalena; di conseguenza, la consigliera ing. Maddalena Mascellino resta in carica e non può essere surrogata. Ciò conferma la correttezza della procedura del commissario ad acta, dott. Petralia, che ha surrogato solo un consigliere. ‘Soddisfatti del risultato’ Il sindaco Giuseppe Scrivano.”

Scarica Ordinanza TAR n. 1762/2026 dell’11.06.2026

 

Andiamo con ordine, perché qui ogni singola affermazione è costruita per ingannare chi legge senza aprire il documento.

Primo: di cosa parla davvero l’ordinanza. I controinteressati Di Gangi, Macaddino e Geraci non hanno presentato un “ricorso” nuovo. Hanno presentato, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., un’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 160/2026 — quella che il TAR aveva già emesso a marzo, accogliendo le loro ragioni e imponendo le surroghe. In pratica chiedevano al TAR: “il Comune e il Commissario non hanno dato piena esecuzione a quanto disposto, intervenite voi per far rispettare l’ordinanza”.

Secondo: perché è stata dichiarata inammissibile. Non per ragioni di merito, non perché la posizione della Mascellino sia stata “confermata”, ma per un motivo puramente processuale: il TAR ha richiamato un principio giurisprudenziale costante secondo cui lo strumento dell’ottemperanza ex art. 59 c.p.a. non si applica alle pronunce di rigetto. L’ordinanza n. 160/2026 aveva respinto la domanda cautelare del Comune — quindi era una pronuncia di rigetto, non di accoglimento — e su una pronuncia di rigetto non si può “ottemperare” perché, testualmente, “la pronuncia di rigetto lascia invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla proposizione del giudizio”. Il TAR ha aggiunto che chi ha titolo può comunque agire “secondo gli strumenti consentiti dal sistema”, nelle forme ordinarie.

In altre parole: il TAR non ha esaminato, non ha valutato, non ha deciso nulla sul merito della posizione della Mascellino. Ha semplicemente detto: “questo non è lo strumento processuale giusto per porre la questione, usatene un altro”.

Terzo: la frase più scorretta di tutte. Scrivano scrive che “questo ricorso chiedeva la surroga della consigliera Mascellino Maddalena” e che, essendo stato dichiarato inammissibile, “di conseguenza, la consigliera ing. Maddalena Mascellino resta in carica e non può essere surrogata”. Questa è una conclusione che non esiste da nessuna parte nel provvedimento. È un’invenzione totale, costruita prendendo un esito puramente procedurale (inammissibilità per errore di rimedio processuale) e travestendolo da pronuncia sostanziale sul destino della Mascellino. È come se, di fronte a un giudice che dice “questa non è la sede per discutere la questione, andate altrove”, qualcuno annunciasse trionfalmente “il giudice mi ha dato ragione”.

Non è interpretazione audace. Non è lettura “di parte”. È un falso, comunicato pubblicamente ai cittadini come se fosse una sentenza di merito. E il Sindaco, da avvocato qual è — o quantomeno da chi ha al proprio fianco un legale che gli ha letto e spiegato il provvedimento — sa perfettamente che non è così. Non si tratta di un errore di interpretazione: si tratta di una scelta comunicativa deliberata, costruita per dare ai cittadini di Alimena una versione dei fatti completamente rovesciata rispetto alla realtà processuale.

Nove bocciature, e si continua a produrre ordinanze

Quanto accaduto con l’ordinanza n. 1762/2026 si inserisce in un quadro ormai desolante. Il TAR ha già detto, per nove volte, che il Sindaco non ha competenza funzionale sulle questioni relative alla composizione del Consiglio Comunale, e ha annullato sistematicamente le sue ordinanze su questo tema. Eppure Scrivano continua a produrne, sempre più numerose, sempre più contraddittorie tra loro, e sempre selezionando — con un cherry-picking spudorato — solo i passaggi delle note regionali che gli fanno comodo, ignorando tutti gli altri.

Prendiamo due delle quattro ordinanze emesse dopo le sentenze del Tar che hanno annullato tutte quelle precedenti perchè non di competenza:

L’ordinanza n. 35 vieta di proporre l’integrazione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio relativi alla surroga di consiglieri “che non risultano validamente dimessi in conformità a quanto disposto” dalla nota assessoriale n. 8981 del 21/05/2026 e di attenersi pedissequamente alle previsioni della stessa nota n. 8981.

L’ordinanza n. 40, però, fa l’esatto contrario: dichiara che le dimissioni dei consiglieri Furca, D’Anna, Stella, Guarrera e Scelfo sono state “rese immediatamente efficaci” al momento della protocollazione, che i termini per impugnare sono scaduti e quindi le dimissioni sono “consolidate” — e per di più dichiara inefficace proprio quella nota n. 8981, “nella parte in cui prevede la valutazione della ritualità delle dimissioni” da parte del Consiglio Comunale.

Quindi: con l’ordinanza n. 35 si ordina di attenersi “pedissequamente” alla nota 8981, e con l’ordinanza n. 40 — della stessa serie, dello stesso periodo — si dichiara inefficace la parte della medesima nota che non piace. Attenersi pedissequamente a una nota, e contemporaneamente dichiararla inefficace nella parte sgradita. Due ordinanze tra loro logicamente incompatibili, emesse dalla stessa persona, nello stesso contesto, sulla stessa materia.

Cosa dice davvero la nota 8981

E qui arriva forse il punto più grave di tutti. La nota assessoriale n. 8981 del 21/05/2026 — quella che il Sindaco cita selettivamente quando gli fa comodo e ignora quando non gli fa comodo — non è affatto la certificazione granitica che lui vuole far credere. È un documento istruttorio che riconosce espressamente l’incertezza della situazione:

  • “Sussiste pertanto più di un dilemma”;
  • si registrano “differenti rappresentazioni dei fatti che lasciano non pochi dubbi”;
  • viene definito “peculiare” che sia stato proprio il Sindaco a occuparsi materialmente della protocollazione dell’atto di dimissioni, trattandosi di un’attività che ordinariamente non rientra nelle sue funzioni;
  • in conclusione, in presenza di “elementi di assoluta incertezza tra dichiarazioni… assolutamente antitetiche e non adeguatamente supportate dagli elementi documentali”, l’Assessorato ritiene che sia compito del Consiglio Comunale, in autonomia funzionale, valutare la regolarità delle dimissioni della consigliera Guarrera;
  • la fase di trasmissione al protocollo presenta “non pochi elementi di incertezza tali da non consentire di acclarare l’avvenuto rispetto delle disposizioni normative e regolamentari”.

Cinque punti che descrivono, nero su bianco, una situazione di dubbio conclamato, che l’Assessorato stesso rimette alla valutazione del Consiglio Comunale. E cosa fa il Sindaco, di fronte a un documento che certifica l’incertezza e rinvia la decisione all’organo collegiale? Ordina lui, unilateralmente, con ordinanza sindacale, illeggittima come stabilito da TAR e CGA, che quelle dimissioni “sono state rese immediatamente efficaci” e che, essendo scaduti i termini di impugnazione (anche questo deciso arbitrariamente da lui), sono “consolidate”. Si autoattribuisce, cioè, esattamente quella funzione di valutazione che la nota regionale assegna al Consiglio Comunale — lo stesso Consiglio che lui sistematicamente ha tentato  di sabotare.

Un Sindaco/funzionario che, leggendo un documento che dice “ci sono troppi dubbi, decida il Consiglio”, risponde decidendo lui stesso, con un atto unilaterale, proprio il punto su cui il documento dice che non tocca a lui decidere — non sta semplicemente interpretando in modo creativo. Sta esercitando un potere che nessuno gli ha attribuito, su una materia che la stessa fonte da lui invocata dichiara di non poter definire con certezza. Un capolavoro!!

La falsa partenza del nuovo Segretario Comunale

A completare questo quadro già desolante si aggiunge un ulteriore elemento, che riguarda non il Sindaco questa volta, ma chi dovrebbe rappresentare la garanzia di legalità dell’ente: il nuovo Segretario Comunale.

Alcuni consiglieri comunali avevano formalmente proposto l’integrazione dell’ordine del giorno della prossima seduta con i punti 2 e 3 dirimenti:

  1. la presa d’atto della Deliberazione Commissariale di surroga e giuramento del sig. Salvatore Scelfo;
  2. la surroga del Consigliere Comunale Maddalena Mascellino;
  3. la presa d’atto della nota assessoriale prot. n. 8981 del 21/05/2026 e determinazioni consequenziali.

Di questa richiesta di integrazione, però, non c’è traccia nell’ordine del giorno pubblicato. È rimasto attivo e pubblicato esclusivamente l’ordine del giorno originario, privo di qualunque riferimento alle nuove proposte. Il punto 1 va da se ed è ormai assodato, ma bisognava comunque inserirlo. Sul punto 3, nessuna risposta: nessuna integrazione, nessun atto formale di diniego, nessuna motivazione. Sul solo punto 2 — la surroga della consigliera Mascellino — risulta un parere negativo del Segretario.

Ma anche ammesso che quel parere negativo fosse fondato — e resta da capire su quale base, considerato che proprio la nota assessoriale n. 8981 dichiara la situazione “Mascellino” tutt’altro che chiara, anzi costellata di “elementi di assoluta incertezza” — un parere negativo del Segretario non esime dall’obbligo di inserire il punto all’ordine del giorno. Il parere del Segretario è (e resta) un parere: accompagna la proposta, la qualifica, eventualmente la sconsiglia, ma non sostituisce la decisione che spetta al Consiglio Comunale. Inserire il punto con parere negativo allegato è prassi ordinaria e doverosa; non inserirlo affatto, sulla base di un parere proprio, significa che il Segretario si è sostituito all’organo collegiale nella decisione che solo quest’ultimo può prendere — esattamente la stessa logica, paradossalmente, con cui il Sindaco si è sostituito al Consiglio con le sue ordinanze, e che il TAR ha bollato per nove volte come priva di fondamento.

E per il punto 3 — sul quale non risulta nemmeno un parere, positivo o negativo — la situazione è ancora più anomala: nessuna motivazione di alcun tipo giustifica la sua assenza dall’ordine del giorno definitivo. Il punto infatti chiedeva semplicemente la “presa d’atto della nota assessoriale prot. n. 8981 e determinazioni consequenziali” — cioè proprio quella valutazione che la stessa nota individua come compito del Consiglio Comunale, in piena autonomia funzionale. Lasciare in vigore il solo ordine del giorno originario, privo di questa integrazione, significa nei fatti impedire al Consiglio di esercitare proprio la funzione che l’Assessorato gli ha attribuito, prolungando lo stallo che dura da mesi.

A questo si aggiunge un secondo elemento, altrettanto significativo nel suo essere un’occasione mancata. Un Segretario Comunale appena arrivato, che si trova a gestire un ente reduce da sei pronunce del TAR e tre del CGA — tutte nello stesso senso, tutte a ribadire la totale assenza di competenza funzionale del Sindaco sulle questioni relative alla composizione del Consiglio, tutte ad annullare sistematicamente le ordinanze sindacali emesse su questa materia — avrebbe avuto, tra i primi atti del proprio mandato, l’occasione di richiamare formalmente il Sindaco a cessare con l’emissione di provvedimenti che la giurisprudenza amministrativa ha già demolito in modo unanime e ripetuto. Sarebbe stato esattamente il tipo di intervento che ci si aspetta da un funzionario che voglia tutelare l’ente da ulteriori condanne alle spese, da ulteriori figuracce istituzionali, da un’ulteriore esposizione a responsabilità.

Anche su questo fronte, nulla. Nessun richiamo, nessuna presa di posizione pubblica o formale.

Non sappiamo se questa “falsa partenza” sia il prodotto di eccessiva prudenza, di una conoscenza ancora parziale del contesto in cui si è andati a operare, o di qualcosa di più simile a un timore di entrare in rotta di collisione con un Sindaco che — lo abbiamo visto — non esita a minacciare e intimidire chiunque esprima opinioni a lui non gradite (vedi anche precedente Segretario Comunale). Quale che sia la ragione, il risultato concreto è che l’ordine del giorno della prossima seduta resta quello originario, senza alcuna delle integrazioni richieste dai consiglieri, e che chi dovrebbe essere il primo presidio di legalità dell’ente sembra muoversi, già dai primi passi, con eccessiva cautela proprio nei confronti di chi quella legalità la calpesta da mesi.

I cittadini di Alimena meritano un Segretario Comunale che dia piena attuazione alle richieste legittime dei consiglieri comunali — pareri negativi compresi, accompagnati ma non sostitutivi della decisione consiliare — e che non si sottragga, quando necessario, al compito, scomodo quanto dovuto, di richiamare un Sindaco già destinatario di numerose pronunce concordi del TAR sulla stessa identica materia.

Il quadro complessivo

Mettiamo in fila gli elementi. Nove pronunce del TAR che negano al Sindaco qualunque competenza sulla materia. Ordinanze che si contraddicono a vicenda nel giro di pochi giorni, citando lo stesso documento per affermare tesi opposte. Mancata integrazione dei nuovi punti nell’ordine del giorno. Una nota assessoriale che dichiara espressamente l’incertezza dei fatti e rinvia la decisione al Consiglio, trasformata da Scrivano in un atto “consolidato” attraverso un’ordinanza che lui stesso non ha titolo per emettere. E infine un comunicato pubblico che attribuisce a una sentenza di inammissibilità processuale un significato di merito che quella sentenza non contiene in alcun modo.

Non siamo più di fronte a un’amministrazione che commette errori interpretativi, per quanto gravi. Siamo di fronte a un metodo: quando la realtà giuridica non corrisponde a ciò che si vuole, la si riscrive, sapendo perfettamente di farlo, e la si comunica ai cittadini come se fosse vera. È esattamente ciò che è avvenuto ieri con l’ordinanza n. 1762/2026.

Ai cittadini di Alimena viene chiesto di credere che il TAR abbia “confermato” qualcosa che il TAR non ha nemmeno esaminato. È un’operazione di disinformazione istituzionale, fatta dalla persona che dovrebbe essere la massima garante della trasparenza e della correttezza dell’informazione pubblica nei confronti della propria comunità.

Le dimissioni, a questo punto, non sono più solo un auspicio dettato dall’esasperazione per mesi di ostruzionismo giudiziario nel tentativo di sabotare il Consiglio Comunale. Sono diventate una richiesta fondata anche su un’altra, distinta ragione: un Sindaco che comunica ai propri cittadini il contenuto falsato di un atto giudiziario non è più nelle condizioni di rappresentare nessuno.

Per seguire la diretta della seduta consiliare di questa sera alle 21:00 clicca sul link seguente:

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