Alimena (Pa) – Osservazioni in merito alla diabolica determina del Sindaco di “Ripristino della carica di Vice presidente del Consiglio comunale della Sig.ra Maria Grazia Stella” e relativa convocazione del Consiglio Comunale
Incredibile ma vero! Nonostante sia egli stesso advocato, questo Sindaco non trova pace nemmeno davanti a una sentenza chiara del TAR e continua, giorno dopo giorno, a svilire il ruolo e la dignità delle istituzioni.
Ma, a scanso di equivoci, per quanti da fuori stanno assistendo a questo spettacolo indecoroso che piega le istituzioni democratiche all’arroganza di un singolo e della sua combriccola asservita, una cosa deve essere chiara: Alimena non è Scrivano.
Detto questo, dopo aver contraddittoriamente revocato l’incarico alla Segretaria Comunale che, invece, in prima battuta si era prestata a bloccare il Consiglio Comunale, l’ultimo atto – in ordine di assurdità – è la determina sindacale di ieri, dal titolo “Ripristino della carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale della Sig.ra Maria Grazia Stella”.
Un provvedimento privo di qualsiasi riferimento normativo che ne giustifichi la legittimità, fondato unicamente sul parere di un avvocato — guarda caso, lo stesso legale incaricato di predisporre il nuovo ricorso al CGA con l’idea di basarlo sull’ Art.27 dello Statuto Comunale nonostante la questione sia già stata ampiamente trattata e chiarita dal TAR.
Per dirla con ironia, “tentar non nuoce” — tanto, a pagare è sempre la collettività.
Ma veniamo al dettaglio e ri-proviamo per l’ennesima volta a spiegare al bambino capriccioso la questione:
1) il “ripristino” di una carica consiliare non è un atto gestionale o amministrativo, ma un atto di competenza esclusiva del Consiglio comunale.
2) il Sindaco non ha alcun potere normativo o funzionale per intervenire sulle cariche interne del Consiglio, che è organo autonomo e distinto (art. 39 TUEL).
3) la sentenza del TAR ha semplicemente annullato l’elezione del Presidente, senza disporre alcun “ripristino” automatico di altre cariche: la sua esecuzione spetta solo al Consiglio, non al Sindaco.
4) il Sindaco non può sostituirsi all’organo consiliare (art. 39, comma 1, TUEL (D.Lgs. 267/2000)), né esercitare poteri di nomina o revoca riguardanti le cariche del Consiglio.
5) la determina in questione, dunque, è viziata da incompetenza assoluta e quindi radicalmente nulla, poiché fondata su un parere legale privo di titolo giuridico sufficiente per attribuire o ripristinare cariche elettive, e che quindi non giustifica l’atto.
In conclusione, nessuno degli estremi giuridici invocati da Scrivano — sulla base di un fantomatico parere che solo lui conosce — gli attribuisce la competenza per firmare un atto simile.
Si tratta di una violazione di legge (art. 39 TUEL, art. 97 Cost.) e di una palese invasione delle prerogative del Consiglio Comunale, per la quale occorre avviare immediatamente le dovute segnalazioni al Prefetto per le opportune verifiche.
Che poi la Sig.ra Stella, come riportato nella stessa determina, avesse già rassegnato le dimissioni dalla carica di Vicepresidente del Consiglio ed oggi, invece, lo convoca con la stessa carica da cui lei stessa si era dimessa, rappresenta una contraddizione in termini, anzi un paradosso amministrativo, un atto che smentisce sé stesso e calpesta la logica, oltre che le regole, ma che basta da solo a definirne il ruolo: una persona nel posto sbagliato quando invece Alimena avrebbe bisogno di aiuto.
































































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